Condizioni generali per lavori fotografici (matrimoni)
Condizioni generali matrimoni Multi Media Design Patrick Schmetzer 05.08.2021 V1.1
1. Applicabilità delle condizioni generali
«Il fotografo o videomaker di matrimoni» conclude un contratto di servizi soltanto alle presenti condizioni generali. Con il conferimento dell'incarico il committente ne riconosce l'applicabilità. Accordi difformi sono giuridicamente efficaci solo in forma scritta. Le presenti condizioni generali prevalgono sulle condizioni del committente o dell'intermediario.
2. Disposizioni in materia di diritto d'autore
2.1 Tutti i diritti d'autore e i diritti connessi del produttore dell'immagine (§§ 1, 2 co. 2, 73 ss. UrhG) spettano al fotografo. Le autorizzazioni all'uso (diritti di pubblicazione ecc.) si considerano concesse solo in caso di accordo espresso. In tal caso la controparte acquisisce un'autorizzazione all'uso semplice (non esclusiva) e non trasferibile (non cedibile), per la finalità espressamente pattuita ed entro i limiti concordati (tiratura, limitazione temporale e territoriale ecc.); in caso di dubbio è determinante l'ampiezza d'uso indicata nella fattura, nella conferma d'ordine o nella bolla di consegna. In ogni caso la controparte acquisisce solo tanti diritti quanti corrispondono alla finalità dichiarata del contratto (incarico conferito). In mancanza di diverso accordo, l'autorizzazione all'uso si intende concessa solo per una pubblicazione unica (in una tiratura), solo per il mezzo espressamente indicato del committente e non per scopi pubblicitari. Le fotografie private di matrimonio destinate a pubblicazione privata sono espressamente escluse.
2.2 Ogni modifica della fotografia richiede il consenso scritto del fotografo. Ciò non vale quando la modifica è necessaria secondo la finalità contrattuale nota al fotografo, oppure quando si tratta di foto private di matrimonio usate a scopo puramente privato.
2.3 L'autorizzazione all'uso vale solo in caso di pagamento integrale del compenso di ripresa e di utilizzo pattuito.
2.4 In luogo del § 75 UrhG vale la disposizione generale del § 42 UrhG.
2.5 In caso di pubblicazione a scopo commerciale (dietro fattura) vanno inviate due copie giustificative gratuite. Per prodotti costosi (libri d'arte, videocassette) il numero di copie giustificative si riduce a una.
3. Proprietà del materiale filmico – archiviazione
3.1 Il diritto di proprietà sul materiale filmico impressionato (negativi, negativi digitali ecc.) spetta al fotografo. Egli cede in proprietà alla controparte, dietro compenso pattuito e adeguato, le stampe necessarie all'uso concordato.
3.2 Il fotografo archivierà lo scatto fino a 6 settimane senza obbligo giuridico. In caso di perdita o danneggiamento alla controparte non spetta alcuna pretesa.
4. Pretese di terzi
L'ottenimento di eventuali consensi necessari riguardo a oggetti ritratti (ad es. opere d'arte figurativa, disegni e modelli, marchi, originali fotografici ecc.), persone (ad es. modelli, ospiti, personale) o edifici (castelli, musei, giardini ecc.) spetta alla controparte. Questa tiene indenne il fotografo al riguardo, in particolare rispetto alle pretese ai sensi del § 78 UrhG. Il fotografo garantisce il consenso degli aventi diritto (autori, persone ritratte ecc.), in particolare dei modelli, solo in caso di impegno espresso e scritto per le finalità d'uso contrattuali (punto 2.1).
Consenso fotografico riferito a persone ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (art. 6 GDPR): il committente tiene indenne l'appaltatore da qualsiasi pretesa degli invitati al matrimonio e provvede affinché le persone che in linea di principio non acconsentono alla fotografia, alla memorizzazione dei dati digitali e alla pubblicazione, ad esempio in una galleria online degli sposi, oppure vi si oppongono, non siano presenti nelle foto di gruppo o di piccoli gruppi ecc. né si trovino nell'area di ripresa. Per evitare ritratti realizzati per errore di persone che non devono essere fotografate, il committente deve adottare una misura idonea affinché il fotografo possa riconoscere facilmente che quella persona non può essere fotografata. L'appaltatore fotografa gli ospiti per conto del committente e nell'ambito dell'incarico conferito e deve pertanto presumere che tutti gli ospiti e i presenti ne siano informati e abbiano acconsentito alla ripresa fotografica, alla memorizzazione dei dati (digitale, SSD, USB ecc.) nonché alla loro conservazione (in particolare il download delle foto di matrimonio su internet) e a una pubblicazione online (ad esempio in una galleria online protetta da password consegnata agli sposi ecc.).
Il cliente acconsente senza restrizioni alla pubblicazione delle foto che lo ritraggono su internet o altri media a fini di autopromozione e di presentazione del metodo di lavoro, e rinuncia già in anticipo ai diritti eventualmente desumibili dalle condizioni generali e dal GDPR in merito a una pubblicazione, nonché a un compenso economico. Se una pubblicazione non è desiderata, ciò deve essere annotato espressamente per iscritto nella conferma d'ordine/fattura alla voce «altro»; gli accordi verbali accessori non hanno validità.
Vale inoltre la mia Informativa sulla privacy, che trova qui.
5. Perdita e danneggiamento
5.1 In caso di perdita o danneggiamento di riprese realizzate su incarico (diapositive, materiale negativo, supporti di dati digitali), il fotografo risponde — a qualsiasi titolo giuridico — solo per dolo e colpa grave. La responsabilità è limitata alla colpa propria e a quella dei suoi collaboratori; per terzi (laboratori ecc.) il fotografo risponde solo per dolo e colpa grave nella scelta. Ogni responsabilità è limitata ai costi del materiale e alla ripetizione gratuita delle riprese (qualora e nella misura in cui ciò sia possibile). Al committente non spettano ulteriori pretese; in particolare il fotografo non risponde delle spese di viaggio e soggiorno né dei costi di terzi (modelli, assistenti, truccatori e altro personale di ripresa), né del mancato guadagno o dei danni consequenziali.
5.2 Il punto 5.1 vale analogamente in caso di perdita o danneggiamento di originali consegnati (pellicole, layout, elementi espositivi, altri originali ecc.) e di prodotti e oggetti di scena consegnati. Gli oggetti di maggior valore devono essere assicurati dalla controparte.
5.3 Resta riservata una rivalutazione degli importi indicati.
6. Prestazione e garanzia
6.1 L'appaltatore eseguirà l'incarico con diligenza, nell'ambito del contratto di servizi e del tempo prenotato. Può anche farlo eseguire — in tutto o in parte — da terzi (laboratorio, collaboratori ecc.). Salvo disposizioni scritte della controparte, il fotografo è libero quanto alle modalità di esecuzione dell'incarico. Ciò vale soprattutto per l'impostazione delle immagini, la scelta dei modelli, delle persone, degli ospiti, del luogo di ripresa e dei mezzi ottico-tecnici (fotografici) impiegati. Scostamenti rispetto a consegne precedenti non costituiscono di per sé un vizio.
6.2 Non si risponde dei vizi riconducibili a istruzioni errate o imprecise della controparte. In ogni caso il fotografo risponde solo per dolo e colpa grave.
6.3 La controparte sopporta il rischio di tutte le circostanze non riconducibili alla persona del fotografo, come la tempestiva messa a disposizione di prodotti e oggetti di scena, l'assenza di modelli, impedimenti di viaggio, le condizioni del traffico, le condizioni meteorologiche nelle riprese in esterni ecc.
6.3.1 In occasione di eventi di durata superiore a 4 ore, al fotografo vanno forniti vitto e bevande in misura adeguata e secondo l'uso.
6.4 Le spedizioni viaggiano a spese e rischio della controparte.
6.5 Tutti i reclami devono essere presentati al più tardi entro 14 giorni dalla consegna, per iscritto o in forma testuale e con esibizione di tutta la documentazione. Scaduto tale termine, la prestazione si considera eseguita conformemente all'incarico. Il termine di garanzia è di tre mesi.
6.6 In caso di vizio, alla controparte spetta soltanto il diritto all'eliminazione del vizio da parte del fotografo. Se l'eliminazione è impossibile o viene rifiutata dal fotografo, alla controparte spetta una riduzione del prezzo. Per vizi di lieve entità non si risponde. Differenze di colore in riordini non costituiscono vizio rilevante. Il punto 6.1 vale analogamente.
6.7 Negozi a termine essenziale sussistono solo in caso di espresso accordo scritto. In caso di ritardi nella consegna vale analogamente il punto 6.1.
6.8 I diritti al compenso e alle royalty sussistono indipendentemente dal fatto che il materiale sia (ancora) protetto dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi.
6.9 L'impossibilità di effettuare le riprese, ad es. per causa di forza maggiore, sussiste per esempio quando si verifica un evento esterno, privo di nesso con l'attività e non evitabile nemmeno con la massima diligenza ragionevolmente esigibile, vale a dire guerra, disordini interni, sciopero, provvedimenti dell'autorità, epidemie, pandemie o catastrofi naturali o eventi di analoga gravità.
7. Compenso
7.1 In mancanza di espresso accordo scritto, al fotografo spetta un compenso secondo i suoi listini di volta in volta vigenti e, in caso di pubblicazioni non autorizzate, un compenso adeguato secondo la tabella MFM per i compensi fotografici.
7.2 Il compenso spetta anche per riprese di layout o di presentazione, nonché quando l'utilizzo non avvenga o dipenda dalla decisione di terzi. In tal caso non vengono concesse riduzioni di prezzo sul compenso di ripresa.
7.3 Le modifiche richieste dalla controparte nel corso dell'esecuzione dei lavori sono a suo carico.
7.4 Le prestazioni concettuali (consulenza, layout, altre prestazioni grafiche ecc.) non sono comprese nel compenso di ripresa. Lo stesso vale per un impegno organizzativo superiore alla media o per un corrispondente impegno di riunioni; anche le elaborazioni digitali non sono comprese nel compenso di ripresa (salvo diversa disciplina nella conferma d'ordine e/o in fattura).
7.5 Se la controparte recede, per qualsiasi motivo, dall'esecuzione dell'incarico conferito, al fotografo spetta almeno il 30 % del compenso oltre a tutte le spese accessorie effettivamente sostenute. In caso di spostamento della data assolutamente necessario (ad es. per ragioni meteorologiche) sono dovuti un compenso corrispondente al tempo inutilmente impiegato o riservato e tutte le spese accessorie. Ulteriori dettagli sono regolati ai punti 7.9, 8.0 e 8.1.
7.6 Salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, in caso di concessione di un'autorizzazione all'uso al fotografo spetta separatamente un compenso di pubblicazione nella misura pattuita o adeguata.
7.7 Il compenso di pubblicazione e/o il compenso si intendono, per committenti commerciali, oltre l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge di volta in volta vigente.
7.8 Fatte salve tutte le pretese di legge ai sensi dei §§ 81 ss. e 91 ss. UrhG, in caso di violazione dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi sulle riprese oggetto del contratto vale quanto segue: le pretese ai sensi del § 87 UrhG sussistono indipendentemente dalla colpa. In caso di violazione del diritto all'indicazione del produttore spetta, a titolo di danno non patrimoniale (§ 87 co. 2 UrhG) e fatto salvo un ulteriore danno patrimoniale (§ 87 co. 1 UrhG), almeno un importo pari al compenso adeguato (§ 86 UrhG). Il diritto di informazione ai sensi del § 87a co. 1 UrhG vale anche per la pretesa di rimozione.
7.9 Se un incarico non può essere eseguito per motivi non imputabili al fotografo, ad esempio per causa di forza maggiore, il fotografo può addebitare — senza necessità di provare un danno — un'indennità pari al 30 % del compenso pattuito.
8. Condizioni di pagamento e costi di disdetta
8.0 In mancanza di altro espresso accordo scritto, al conferimento dell'incarico è dovuta una tassa di prenotazione della data pari al 30 % dell'importo presumibile della fattura derivante dal contratto di servizi. In caso di pagamento con PayPal, il committente sostiene le commissioni PayPal pari al 2,5 % dell'importo della fattura. Salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, il compenso residuo è immediatamente esigibile dopo l'emissione della fattura. Le fatture sono pagabili senza alcuna deduzione e senza spese. In caso di invio (vaglia postale, bonifico bancario o postale ecc.) il pagamento si considera effettuato solo con la registrazione dell'accredito. Il rischio dell'inoltro postale di atti giudiziari (citazioni, istanze esecutive) è a carico della controparte. Se la controparte (committente) rifiuta l'accettazione per adempimento difettoso o fa valere pretese di garanzia, il compenso è comunque esigibile.
8.1 I recessi o le disdette di prenotazioni vincolanti richiedono la forma testuale e devono essere confermati dall'appaltatore. Una disdetta gratuita non è più possibile dopo la stipula. In caso di disdetta di incarichi confermati si considerano pattuite le seguenti penali:
Fase 1: vale dal giorno dell'incarico fino a quattro mesi prima del giorno dell'evento. Fase 2: vale dal quarto mese fino a quattro settimane (30 giorni di calendario) prima del giorno dell'evento. Fase 3: vale dalla quarta settimana fino al giorno dell'evento.
8.2 Negli incarichi che comprendono più unità, il fotografo ha diritto di emettere fattura dopo la consegna di ciascuna singola prestazione.
8.3 In caso di mora si considerano pattuiti — fatte salve pretese risarcitorie maggiori — interessi e interessi composti nella misura del 5 % oltre il relativo tasso della Bundesbank a decorrere dal giorno di scadenza.
8.4 Le spese di sollecito e i costi — anche stragiudiziali — dell'intervento legale sono a carico della controparte.
8.5 Nella misura in cui le immagini consegnate passano in proprietà della controparte, ciò avviene solo con il pagamento integrale del compenso di ripresa e delle spese accessorie.
- Fase 1 = 30 %
- Fase 2 = 75 %
- Fase 3 = 100 %
9. Diritto di recesso / disposizioni finali
9.0 Le norme sui contratti a distanza non trovano applicazione, poiché il fotografo di matrimoni si obbliga a rendere la prestazione in un momento determinato (§ 312b co. 3 n. 6 BGB). Ciò significa che per il committente non sussiste alcun diritto di recesso né di restituzione. Anche nell'ordinazione di un prodotto di presentazione realizzato su misura (ad es. fotolibro o album di nozze) non sussiste diritto di recesso o di restituzione, poiché i prodotti sono realizzati secondo le indicazioni dell'ordinante e adattati alle sue esigenze personali (§ 312d co. 4 n. 1 BGB).
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Obbligo legale di informazione sulla risoluzione delle controversie dei consumatori ai sensi del § 36 della legge tedesca sulla risoluzione delle controversie dei consumatori (VSBG): date le dimensioni aziendali non si partecipa a procedure di risoluzione dinanzi a un organismo di conciliazione per i consumatori. Per il resto, il fotografo di matrimoni preferisce chiarire eventuali controversie con i clienti nel contatto diretto.
9.1 Luogo di adempimento e foro competente è la sede operativa del fotografo. In caso di trasferimento della sede, le azioni possono essere proposte sia presso la vecchia sia presso la nuova sede.
9.2 La legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (PHG) non è applicabile; in ogni caso è esclusa la responsabilità per danni diversi da quelli alla persona quando la controparte è un imprenditore. Per il resto si applica il diritto tedesco, che prevale anche sul diritto internazionale della vendita.
9.3 La manleva comprende anche i costi della difesa legale stragiudiziale.
9.4 Le presenti condizioni generali si applicano analogamente alle opere cinematografiche o immagini in movimento realizzate su incarico dal fotografo, indipendentemente dal procedimento e dalla tecnica impiegati (digitale, passo ridotto, medio formato, video, DAT ecc.).
9.5 Tra le parti vi è accordo sul fatto che è stato concluso un contratto di servizi ai sensi del § 611 BGB e non un contratto d'appalto.
9.6 Le presenti condizioni generali non si applicano nella misura in cui vi ostino disposizioni imperative della KSchG. La nullità parziale di singole disposizioni (del contratto) non pregiudica la validità delle restanti disposizioni contrattuali. Qualora una disposizione del presente contratto risultasse inefficace, l'efficacia delle restanti disposizioni non ne sarebbe pregiudicata. Le parti si impegnano a sostituire una disposizione inefficace con una disciplina efficace il più possibile vicina a tale disposizione. (Clausola salvatoria).
Nella misura in cui le disposizioni non siano divenute parte del contratto o siano inefficaci, il contenuto del contratto è disciplinato dalle disposizioni di legge.